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La Riflessologia, nel suo senso più ampio, è una tecnica che utilizza la correlazione fra determinate zone della superficie corporea e i vari organi e apparati del corpo: in particolare sulle estremità – piede, mano, viso, orecchio, occhio, … – si riscontrano aree di rappresentazione di organi e apparati (zone riflesse) in cui si riflettono cambiamenti e disarmonie e il massaggio della zona riflessa agisce a distanza sull’organo corrispondente.

La Riflessologia fa parte delle Discipline Bio-Naturali (DBN), fondata sulla visione olistica per cui l’intero è molto più che la somma delle singole parti, e tiene conto dell’ interezza psicofisica ed energetica dell’uomo: quando si esegue un massaggio di Riflessologia non ci si ferma all’organo o all’apparato che presenta disturbi, ma si tiene conto di tutte le componenti della persona.

La Riflessologia è una delle discipline bio-naturali più versatili e adattabili, con numerose aree di applicazione e molteplici modalità pratiche di esecuzione; offre perciò ricchezza e versatilità al massaggio, permettendo al Riflessologo di modulare il suo intervento in base alle necessità e alla situazione del cliente.

La Riflessologia Podalica (o Plantare), praticata sul piede, è la tecnica sicuramente più conosciuta in Occidente ed ha radici antiche: si trovano reperti nelle piramidi e in testi e dipinti della tradizione orientale. Nella sua forma attuale, la tecnica è stata ripresa e codificata tra l’800 e il 900 da vari medici, ma sono tutti concordi nel ritenere che il padre della moderna riflessologia sia un otorinolaringoiatra americano, W. Fitzgerald.
Gli effetti della Riflessologia sono molteplici: prima di tutto il massaggio di Riflessologia è rilassante, induce benessere, ha un buon effetto antalgico, ripristina l’equilibrio energetico della persona.
Dal punto di vista fisico agisce normalizzando le funzioni dell’organismo grazie ad una azione depurativa e disintossicante, alla regolazione fisiologica dei processi metabolici, al miglioramento delle capacità di difesa.

Da tutto ciò consegue che è un’ottima tecnica per il benessere, considerando che non sono solo gli effetti dal punto di vista fisiologico a renderla una tecnica efficace: come tutte le tecniche olistiche, non tende al controllo del sintomo e non agisce solo su una parte del corpo, ma sulla globalità dell’individuo.
“Provoca una manifestazione positiva delle attività nervose e vitali, mettendo in moto quegli stessi meccanismi della vita che hanno condizionato la comparsa della malattia, … , chiama tutta l’individualità a correggere uno squilibrio da essa stessa generato”

(D.Piazza, A.Maglio – Corso base di riflessologia del piede e della mano)

Il Riflessologo è un professionista del benessere.

Il termine benessere, utilizzato nel tempo con significati differenti, compare nella definizione di salute formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1946-1948 nel suo atto costitutivo:
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità”.

Successivamente nella Conferenza Internazionale sulle Cure Primarie di Alma Ata (Declaration of Alma Ata, 1978), poi nella Carta di Ottawa del 1986 (WHO, 1986), sono stati introdotti rispettivamente i concetti di salute come diritto umano fondamentale e di promozione della salute come “processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla”.

E’ qui che si colloca la figura del Riflessologo, nella promozione della salute: non fa diagnosi, non da terapie farmacologiche, e il suo operato è senza finalità terapeutiche; in un clima di collaborazione con il cliente, semplicemente lo sostiene nel ristabilire le energie fisiche e mentali che concorrono al benessere.

Opera per regolare e rigenerare le risorse vitali dell’individuo (la vis medicatrix naturae di Ippocrate), attivando la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali e delle attitudini personali.

Non circoscrive il suo intervento alla sola stimolazione delle zone riflesse con tecniche non invasive: in base alle sue competenze professionali, insegna tecniche di auto-trattamento, propone esercizi efficaci al riequilibrio energetico, promuove corretti stili di vita.

Pilates
Il Pilates è un metodo di allenamento pensato per favorire l'elasticità delle articolazioni, la fluidità dei movimenti e l'allungamento dei muscoli. Il Pilates incoraggia l'uso della mente per controllare i muscoli. Si concentra sui muscoli posturali e sull'elasticità della colonna vertebrale.

Viene utilizzato anche nel campo della rieducazione posturale. Gli esercizi di Pilates puntano a rafforzare i muscoli del tronco e a reallineare la colonna vertebrale. Sono accompagnati dalla consapevolezza del respiro.

Codice Deontologico

II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i soci professionisti di SIAF Italia devono attenersi nell’esercizio della propria professione.

Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione Professionale SIAF Italia, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.

Art. 1 – Accettazione 

Il socio professionista in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale del servizio erogato, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Testo Unico dei Regolamenti Interni di SIAF Italia, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci SIAF Italia. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

L’inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Disciplinare di SIAF Italia.

Art. 2 – Principi Etici 

Il socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, dell’ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.

Ogni associato di SIAF Italia è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze del cliente.

Il socio professionista adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l’immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.

Art. 3 – Competenza e Professionalità 

Il socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua – curando il percorso di Educazione Continua Professionale (ECP), il ricorso alla supervisione e al percorso personale – determina l’allontanamento dall’Associazione.

Il socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, alla riabilitazione.

Art. 4 – Rapporti con il Cliente 

Il socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all’istituzione o all’azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un consenso informato concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.

È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri di consulenza qualora si siano dimostrati inefficaci o dannosi. Se richiesto, il socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.

Art. 5 – Presa in Carico 

Il socio professionista si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali, interferendo con le prestazioni professionali, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o arrecare nocumento all’immagine sociale della professione; egli evita di assumere ruoli professionali e di compiere trattamenti nei confronti dell’utenza qualora la natura di precedenti rapporti possa compromettere la credibilità e l’efficacia delle consulenze e/o dei trattamenti.

Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto con l’utente senza giusta causa, ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nel cliente.

Art. 6 – Correttezza Professionale 

Il socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l’uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

È vietato obbligare i propri allievi a seguire percorsi individuali di crescita personale con i propri docenti e/o con il direttore didattico.

Art. 7 – Segreto Professionale 

Il socio professionista è tenuto al rispetto dell’obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

Il socio professionista che, nell’esercizio della propria professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, deve decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza.

Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi

esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il socio professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Art. 8 – Pubblicazioni Didattiche 

Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca – fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti – il socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali.

In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale prodotto.

Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Art. 9 – Rapporto con i Colleghi 

Ciascun socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Il socio professionista, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art. 10 – Esercizio della propria attività professionale 

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l’Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Commissione di Indirizzo e Sorveglianza. Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

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Associazione PLANEOS - Sede legale: via Bottassano 8/2

17022 Borgio Verezzi (SV) - Segreteria Generale LUN - VEN 15.00 - 19.00

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